Art. 3

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 23 apr 1967
L'ammontare delle ritenute previste dall' è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società . L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontate della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è staio acquisito. Per le azioni in proprietà per in periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprietà. Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 . COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 . I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.
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