Art. 6

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 1 gen 2019
Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti . I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati. Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo .
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