Art. 10

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 23 apr 1967
Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall', una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall', una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell', nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali. In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dello non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli .
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