Art. 13
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
In vigore dal 14 gen 1967
Le società e i soggetti indicati nell', primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'.
Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
3a
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