Art. 19

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo. Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell' della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo. 3a
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