Art. 24

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 gennaio 1963. 3a La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sassari, addì 29 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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