Art. 24
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
In vigore dal 14 gen 1967
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 gennaio 1963.
3a
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sassari, addì 29 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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