Art. 9
LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596
In vigore dal 13 dic 1962
Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:
a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante della Regione Piemonte.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, per la durata di un quadriennio.
Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.
Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
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