Art. 12
LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596
In vigore dal 13 dic 1962
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall', n. 1, della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.
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