Art. 13

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596

In vigore dal 13 dic 1962
Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all', e del revisore di cui all', provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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