Art. 8
LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596
In vigore dal 13 dic 1962
La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.
In caso di urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
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