Art. 4

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596

In vigore dal 13 dic 1962
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.
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