Art. 5

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596

In vigore dal 13 dic 1962
Il Consiglio di amministrazione è composto: dal presidente dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato; da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato; da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte. Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.
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