Art. 10

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596

In vigore dal 13 dic 1962
Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità. Il direttore generale è il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
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