Accordo›Titolo VI
Art. 67
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Ciascuna Parte di cui all' del presente Accordo
può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Grecia.
2. - Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia
mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. - Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere
la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte può notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale è tenuta, entro due mesi, designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia.
Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è designato nelle
condizioni previste dal paragrafo seguente.
Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
4. - Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in
vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di
Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sarà designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalità che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali.
5. - Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.
Storico versioni
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