Accordo›Titolo V
Art. 62
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti contraenti si consultano al fine di facilitare i movimenti
dei capitali tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di
favorire gli investimenti in Grecia di capitali provenienti dai paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia greca.
I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i
vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Grecia ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-62