Accordo›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 17 ago 1962
Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Accordo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni alle Parti Contraenti invitandole a prendere misure volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-57