Accordo›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il
Consiglio di Associazione determina le condizioni e le modalità di applicazione dei principi enunciati nell'articolo precedente.
2. - Per l'applicazione del paragrafo 1 del precedente articolo, le
Parti Contraenti riconoscono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato durante i primi dieci anni del periodo transitorio previsto dall', la Grecia deve essere considerata come trovantesi nella situazione prevista dal paragrafo 3 a) dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunità e che a questo titolo gli aiuti destinati a favorire il suo sviluppo economico sono considerati compatibili con l'Associazione purchè non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune dell'Associazione.
Al termine di detto periodo di dieci anni, il Consiglio di
Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Grecia a quella data, se è necessario prorogare le disposizioni previste dal comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-52