Accordo›Titolo III
Art. 50
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità
relative ai trasporti sono estese alla Grecia dal Consiglio di Associazione alle condizioni e alle modalità da esso fissate, tenendo conto in particolare della situazione geografica della Grecia.
2. - Gli atti delle Istituzioni della Comunità in esecuzione delle
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità stessa, applicabili ai trasporti, esclusi quelli marittimi ed aerei, possono essere estesi alla Grecia, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Associazione.
3. - Se il Consiglio della Comunità, a norma dell'articolo 84,
paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità stessa, prende una decisione concernente la navigazione marittima od aerea, spetta al Consiglio di Associazione decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese delle disposizioni per la navigazione marittima ed aerea greca.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-50