AccordoTitolo IV

Art. 55

In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà derivanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione nelle materie previste dagli , sia da una mancata applicazione delle misure adottate dal Consiglio di Associazione nelle stesse materie.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-55

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