Accordo›Titolo V
Art. 58
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Ogni Stato, parte dell'Accordo, attua la politica economica
necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura e in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.
2. - Gli Stati, parti dell'Accordo, si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le rispettive politiche in questi settori.
3. - In caso di necessità il Consiglio di Associazione raccomanda agli Stati, parti dell'Accordo, le misure adatte a far fronte alla situazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-58