Accordo›Titolo V
Art. 63
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.
Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le
formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-63