Accordo›Titolo VI
Art. 68
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Gli Stati membri della Comunità possono applicare l'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità stessa nelle loro relazioni con la Grecia. Per l'applicazione di detto articolo la Grecia è assimilata ad uno Stato membro.
La Comunità consulta previa mente il Governo greco in seno al
Consiglio di Associazione.
2. - Durante il periodo transitorio previsto dall',
paragrafo 1, comma 1 del Trattato che istituisce la Comunità, ed eventualmente durante le proroghe che fossero decise in virtù dello stesso articolo, la Grecia è autorizzata, da parte sua, a prendere le misura previste dall'art. 226, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità, nelle medesime circostanze, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
3. - Dopo la fine del periodo transitorio del Trattato che
istituisce la Comunità, il Consiglio di Associazione può decidere che le misure previste dall'articolo 226, paragrafo 1 di detto Trattato continuino ad essere applicabili da parte della Comunità e della Grecia nelle loro relazioni reciproche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-68