Accordo›Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 17 ago 1962
Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-70