AccordoTitolo VI

Art. 71

In vigore dal 17 ago 1962
Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea Parlamentare Europea, il Comitato Economico e Sociale e gli altri organi della Comunità, da un lato, ed il Parlamento greco e gli organi greci corrispondenti, dall'altro.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-71

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