AccordoTitolo VI

Art. 65

In vigore dal 17 ago 1962
1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili. 2. - il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati raggiunti dal regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. 3. - Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità e, dell'altro, di membri del Governo greco. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno. 4. - Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-65

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