Accordo›Titolo VI
Art. 65
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.
2. - il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i
risultati raggiunti dal regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo.
3. - Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri
dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità e, dell'altro, di membri del Governo greco.
I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.
4. - Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-65