Art. 57
AccordoTitolo IV

Art. 57

70 / 77
In vigore dal 17 ago 1962
Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Accordo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni alle Parti Contraenti invitandole a prendere misure volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-57