Art. 32
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:
"La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario".
Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".
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