Art. 7
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
1) il diritto di cronologico;
2) il diritto di copia;
3) il diritto fisso postale;
4) il diritto di chiamata di causa;
5) il diritto di notificazione;
6) il diritto di redazione di verbale;
7) il diritto di protesto cambiario;
8) il diritto di vacazione;
9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Storico versioni
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