Art. 7 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 7

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari: 1) il diritto di cronologico; 2) il diritto di copia; 3) il diritto fisso postale; 4) il diritto di chiamata di causa; 5) il diritto di notificazione; 6) il diritto di redazione di verbale; 7) il diritto di protesto cambiario; 8) il diritto di vacazione; 9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
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