Art. 11
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".
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