Art. 15
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.
La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-15