Art. 17

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: Art. 146. - "Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dallo ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo. Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario".
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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 17 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo