Art. 22

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.
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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 22 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo