Art. 24
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:
Art. 155-bis. - "Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-24