Art. 21
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore".
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