Art. 20

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 20 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo