Art. 12
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".
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