Art. 8

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 8 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo