Art. 8
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".
Storico versioni
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