Art. 28

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa".
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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 28 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo