Art. 35

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 35 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo