Art. 36

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
IL Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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