Art. 34

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.00 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 (Art. 34 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo