Art. 32 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 32

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente: "La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario". Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-32