Art. 10

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.
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