Art. 10
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-26;17#art-10