Art. 5
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall' della, legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla, legge stessa, fermo restando il disposto dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso , compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;
2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);
3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla, lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera 6);
4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);
5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);
6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).
In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Università di cui all' della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Storico versioni
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