Art. 12

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa, di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo