Art. 7

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica Istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.400 milioni. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fine al 30 giugno 1962.
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