Art. 13

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo