Art. 17

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969. Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - BOSCO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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